La legge 196/97 ha aperto il mercato del lavoro italiano all’interinale, andando ad abrogare il divieto di interposizione di manodopera che vigeva in Italia dal 1949. Si è trattato di una decisione arrivata al termine di un lungo e articolato dibattito teso a rendere più dinamico il mercato del lavoro, togliendo di mezzo quelli che erano ritenuti ostacoli ormai anacronistici.
In tal modo è stato possibile creare decine di migliaia di posti di lavoro, i quali non sono naturalmente della stessa qualità che possono vantare gli impieghi a tempo indeterminato, ma che allo stesso tempo possono contribuire non poco ad alleviare una situazione che rimane comunque problematica.
Per lavoro temporaneo, si intende il rapporto in cui un lavoratore fornisce la propria prestazione ad una azienda che ha necessità di integrare il proprio organico, o di sostituire un proprio dipendente, in un arco di tempo prestabilito, terminato il quale il legame stretto viene a decadere.
Il vantaggio delle aziende consiste nel fatto che non sono costrette ad assumere in pianta stabile il lavoratore, riuscendo comunque a mantenere nel periodo in questione la massima operatività.
Per poter assumere per tale via, le aziende che hanno bisogno di personale provvedono a stipulare un contratto di fornitura di manodopera con delle agenzie specializzate. Ne consegue un regime ibrido, in cui il lavoratore viene considerato dipendente delle agenzie fornitrici, anche se praticamente presta il suo lavoro presso altre aziende per un arco di tempo limitato. La durata del contratto stipulato dipende naturalmente dalle esigenze della azienda.
Trattandosi di una categoria molto particolare, l’interinale solleva una serie di problemi di non poco conto, tra cui quello relativo alla possibilità di ottenere finanziamenti presso il circuito creditizio. Si tratta infatti di lavoratori che prestano il loro operato soltanto in determinati periodi dell’anno e che quindi, molto spesso, non sono in grado di produrre le necessarie garanzie richieste dagli istituti bancari o dalle finanziarie. Proprio per cercare di dare risposte anche in questa ottica è nato Ebitemp.
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Cos’è Ebitemp
Ebitemp è l’ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo che ha fatto la sua prima apparizione nel 2000, dopo la firma di un accordo contrattuale tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali del settore della somministrazione del lavoro. Sono associate a Ebitemp le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro – ApL (Assolavoro e Assosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (FeLSA-CISL, NIDIL-CGIL e UILTemp) e le tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL).
Si tratta di un ente bilaterale che non ha fini di lucro e la cui funzione cerca di portare alla migliore composizione possibile le esigenze di lavoratori e agenzie.
Il quadro di relazioni sindacali in cui si muove cerca di essere coerente con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore. Per conseguire tali risultati Ebitemp va a svolgere una duplice funzione:
- di servizio per una efficace gestione della bilateralità e dei diritti sindacali in un settore particolare come quello rappresentato dal lavoro in somministrazione;
- di tutela e protezione dei lavoratori in regime di somministrazione mediante una serie di prestazioni le quali vengono ad essere definite all’interno della contrattazione nazionale.
Proprio per cercare di conseguire nella maniera più efficace i propri scopi istituzionali, Ebitemp può avvalersi del contributo a carico delle Agenzie per il Lavoro, nella misura stabilita dalla contrattazione tra le parti in causa.
Il prestito personale Ebitemp per i lavoratori interinali
Tra le funzioni svolte a favore dei lavoratori interinali, c’è anche quella creditizia. Una notizia di estremo rilievo considerate le tante difficoltà che questa categoria di lavoratori può incontrare ove decida di richiedere un finanziamento per cercare di ricavarsi un minimo di liquidità aggiuntiva, tesa a fare fronte a possibili difficoltà di qualsiasi genere. Le banche, infatti, sono solite chiedere garanzie di carattere reddituale o patrimoniale che assai difficilmente possono essere soddisfatte da un lavoratore interinale.
In particolare, Ebitemp ha istituito un fondo di garanzia il quale ha come precipuo fine l’erogazione di piccoli prestiti personali a condizioni che possono essere considerate favorevoli.
Il fondo è attivo grazie ad una convenzione sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena.
Le condizioni economiche del prestito
L’importo che può essere richiesto arriva ad un massimo attestato a quota 5mila euro, mentre l’importo minimo è di 500 euro. Di particolare rilievo il tasso di interesse praticato, che è pari a zero, un fattore il quale va ad aggiungersi alla pratica assenza di commissioni per l’istituzione della pratica e istruttoria. Proprio per questo motivo i prestiti personali Ebitemp sono molto ambiti.
Chi può chiedere il prestito
I soggetti che possono richiedere il prestito personale in questione sono i lavoratori in somministrazione che dipendono dalle Agenzie per il Lavoro associate a Ebitemp. Al momento in cui essi decidono di avanzare la loro richiesta, il periodo residuo della loro missione non deve essere entrato nell’ultimo mese, per ovvi motivi.
Chi è chiamato a decidere sul prestito
Le domande che sono state avanzate dai lavoratori interinali dovranno essere sottoposte al vaglio di una commissione che, ai fini decisionali, dovrà tenere conto delle motivazioni e delle esigenze che hanno spinto questi soggetti ad avanzare le loro richieste. La commissione, dal canto suo, ove non ritenga esaustive le motivazioni addotte, può anche provvedere a chiedere al lavoratore interessato una serie di ulteriori informazioni.
In caso di valutazione positiva il lavoratore riceverà il mandato al fine di avviare la pratica presso lo sportello del Monte dei Paschi di Siena che gli verrà indicato.
Qual è la cifra che si può chiedere in prestito
Il Fondo di Garanzia costituito per l’accesso al credito assicura una serie di prestazioni per i lavoratori in somministrazione, che vengono corrisposte secondo le seguenti modalità.
Per quanto riguarda il credito al consumo, relativo ai prestiti fino a 5mila euro, sono state individuate tre fasce:
- per i prestiti che vanno da 500 euro fino a 1.000 euro non viene tenuta in considerazione la motivazione (che è comunque richiesta), mentre è considerata necessaria per la felice conclusione della richiesta una missione di almeno 30 giorni e l’esistenza di una compatibilità economica che scaturirà dalla valutazione in funzione della retribuzione.
- per i prestiti che vanno da 1.000 a 2.500 euro la commissione avrà il compito di valutare la motivazione e anche in questo caso sono richiesti una missione di almeno 30 giorni e la sussistenza di una compatibilità economica.
- i prestiti oltre i 2.500 e fino a 5mila euro possono essere riconosciuti esclusivamente ai lavoratori che hanno già richiesto ed estinto un prestito di almeno 1.000 euro concesso da Ebitemp. Anche in questo caso sarò la commissione a valutare la motivazione e sono sempre richieste una missione di almeno 30 giorni e una compatibilità economica.
Per quanto riguarda infine la restituzione dei prestiti, il piano di rientro prevede esclusivamente l’impiego del Rid.
Quando decideranno di presentare la loro richiesta, i lavoratori dovranno a loro volta indicare l’importo del prestito e il numero delle rate mensili con le quali intendono estinguerlo in caso di esito positivo. Va comunque ricordato che il piano di rientro solitamente può arrivare ad un massimo di 9 rate mensili oltre la scadenza del contratto per gli importi sino a 2.500,00 euro. Per importi che vanno da 2.501,00 a 5.000,00 euro potrà invece essere prolungato sino ad un massimo di 42 mesi. Tutte le informazioni sul sito ufficiale.