Prestiti personali e comunione dei beni: come funziona? L’interrogativo non è ininfluente ai fini della restituzione dei debiti, tanto che un istituto di credito o società finanziaria valuta sempre con estrema attenzione se i coniugi o il solo titolare del finanziamento coniugato sia in regime di separazione o comunione dei beni: l’informazione è decisiva non solo per l’accertamento dell’effettivo stato patrimoniale del richiedente o dei richiedenti, in caso ad avanzare la domanda siano entrambi i coniugi, ma anche per valutare ulteriori garanzie in caso di insolvenza per mancato pagamento delle rate. E proprio dinanzi alla situazione debitoria vogliamo concentrare la nostra attenzione su comunione dei beni e prestiti personali, osservando cosa prevedono le norme del codice civile e le varie fattispecie possibili.
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Cosa prevede il codice civile
Vediamo cosa prevede il codice civile in caso di prestito personale con la comunione dei beni per l’intestatario del finanziamento: a regolare le questioni con tale regime patrimoniale è la norma dell’art. 159: come abbiamo anticipato per una banca o finanziaria la comunione dei beni è legata alla valutazione dell’incidenza sul patrimonio del richiedente, un dato che influenza la somma che è possibile erogare tramite finanziamento. In questa fase di valutazione del profilo finanziario del richiedente l’istituto di credito valuta tutte le opzioni possibili in fatto di tutele, informandosi pertanto anche su quali beni mobili e immobili possa rivalersi eventualmente in caso di insolvenza del proprio cliente, sulla scorta di quanto prevedono le politiche di rischio del proprio istituto.
Prestito personale intestato a entrambi i coniugi
Partiamo da un primo caso di scuola, ovvero se il prestito personale è intestato a entrambi i coniugi: per questa fattispecie non fa differenza che la coppia sia in comunione o separazione dei beni in quanto, in caso di separazione coniugale, entrambi sono obbligati in solido alla restituzione del capitale erogato e degli interessi, e in caso di mancato pagamento delle rate, verrebbero entrambi segnalati in Crif oltre che andare incontro al possibile pignoramento dei beni di proprietà.
Come funziona il prestito a un solo coniuge con comunione dei beni?
Il caso più particolare oggetto della nostra analisi sono i prestiti con comunione di beni in cui il finanziamento in corso è intestato solo a uno dei due coniugi: il pagamento del prestito in corso spetta al coniuge intestatario, tuttavia, se nella fase successiva di separazione o divorzio i beni vengono divisi, il problema sorge nel caso di insolvenza, in quanto i beni in comunione possono essere pignorati perché considerati di proprietà di entrambi i coniugi. Per il coniuge non intestatario del prestito personale esiste comunque la possibilità di reclamare la sua quota di proprietà dei beni in comunione o la parte di ricavato dalla vendita all’asta dei suddetti beni, in quanto non responsabile del mancato pagamento. Diverso è il caso
Cosa fa parte della comunione dei beni
L’articolo 177 del codice civile esplica quali beni fanno parte della comunione. In dettaglio prevede:
- Beni acquistati insieme o separatamente durante il matrimonio
- Proventi dei beni propri di ognuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, come ad esempio i ricavi dell’affitto di un appartamento di proprietà di uno solo dei due coniugi prima della contrazione del matrimonio
- Proventi di aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo l’unione matrimoniale
- In caso le aziende appartengano ad uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma risultano gestite da entrambi, la comunione ha vigore sugli utili e gli incrementi
- Proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi e non consumati allo scioglimento della comunione, come ad esempio stipendi e onorari professionali
La documentazione da presentare
Quale documentazione da presentare in caso di prestito personale con comunione dei beni? Generalmente la banca richiede al coniuge in regime di comunione i seguenti documenti:
- La sottoscrizione per coobbligazione dell’altro coniuge
- L’accettazione di entrambi alla deroga dell’art. 190 c.c.
Questa deroga da sottoscrivere rappresenta un’autorizzazione che certifica espressamente la possibilità che l’ente finanziatore possa agire in via principale e non sussidiaria anche sui beni personali di ciascuno dei coniugi. Tuttavia se il coniuge del soggetto richiedente non voglia risultare coinvolto in questa maniera nel finanziamento può esercitare un’altra opzione per dare il successivo via libera per l’erogazione alla banca, ovvero una semplice fideiussione. Va precisato per onestà intellettuale che non tutti gli istituti di credito accettano tale soluzione, giacché in tal caso la finanziaria potrebbe pignorare solo i beni personali del coniuge affidato e i beni personali del coniuge garante, ma non quelli della comunione, che risulterebbero pignorabili soltanto in subordine e con priorità riservata ai creditori della comunione.